IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 2652/98
  proposto  da  Stiaffini  Luca,  rappresentato e difeso dall'avv. C.
  Mauceri  ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Firenze,
  via Lamarmora n. 26;
    Contro  preside  della scuola media statale "Via dei Pensieri" di
  Livorno, nella persona pro-tempore in carica;
        Ministero   della  pubblica  istruzione,  nella  persona  del
  Ministro   pro-tempore   in   carica,   costituitisi  in  giudizio,
  rappresentati  e  difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato e
  domiciliati,  ex  lege,  presso i suoi uffici in Firenze, via degli
  Arazzieri   n. 4;   per   l'annullamento  del  provvedimento  prot.
  80/C12Ris  del  26 giugno  1998 preside della scuola media "Via dei
  Pensieri"  di  Livorno  di  reiezione  della  domanda di iscrizione
  all'a.s. 1998/1999 e di ogni altro atto presupposto;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto   l'atto   di   costituzione  in  giudizio  dell'avvocatura
  distrettuale dello Stato;
    Viste  le  memorie  prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
  difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  relatore,  alla pubblica udienza del 10 dicembre 1998,
  il consigliere dott. Adolfo Metro;
    Uditi,  altresi',  per  le  parti l'avv. C. Mauceri e L. Andronio
  dell'avvocatura dello Stato;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con  ricorso  notificato in data 7 agosto 1998 e' stato impugnato
  il provvedimento con il quale il preside della scuola media statale
  "Via   dei  Pensieri",  di  Livorno,  ha  respinto  la  domanda  di
  iscrizione,   per   l'a.s.   1998/1999,  alla  classe  IIa  C,  del
  ricorrente,  portatore  di  handicap  (sindrome  di  Dawn), perche'
  l'art. 14,  lettera  c)  della  legge  n. 104/1992,  recepito anche
  nell'art. 110,  comma  2,  del  decreto  legislativo  297/1994, non
  consentono  la frequenza della scuola media all'alunno portatore di
  handicap che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta'.
    Avverso  tale  provvedimento  si  sostengono i seguenti motivi di
  gravame:
        violazione     della    legge    n. 241/1990,    in    quanto
  l'amministrazione   non   avrebbe   consentito   alcuna   forma  di
  partecipazione al procedimento;
        violazione  ed erronea applicazione dell'art. 110 del decreto
  legislativo    297/1994,    con   riferimento   all'art. 34   della
  Costituzione  ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti
  ed  illogicita'  perche'  la  normativa  in  esame,  richiamata nel
  provvedimento,  si  riferisce  soltanto all'obbligo scolastico, nel
  senso che l'alunno non puo' essere obbligato a frequentare oltre il
  compimento  del  diciottesimo  anno  ma  cio'  non precluderebbe il
  diritto,   di   continuare   a   frequentare   la  scuola  fino  al
  conseguimento del titolo di studio;
        violazione ed erronea applicazione degli artt. 312 e seguenti
  del  decreto legislativo n. 297/1994 in quanto tali norme escludono
  che l'esercizio del diritto all'istruzione possa essere impedito da
  difficolta' connesse alla condizione di disabilita';
        eccesso  di  potere per difetto di istruttoria, illogicita' e
  manifesta   ingiustizia   perche'   l'amministrazione  non  avrebbe
  valutato  la  necessita',  per il ricorrente, di poter continuare a
  frequentare  la  scuola  media  nella  stessa classe per i riflessi
  positivi  che tale prosecuzione degli studi avrebbe avuto sulla sua
  situazione di "handicap";
        violazione  degli  artt. 32,  34,  38 e 97 della Costituzione
  perche'  l'interpretazione  data  alla  normativa in esame,da parte
  dell'amministrazione, si pone in contrasto con i principi contenuti
  nelle succitate norme.
    L'amministrazione,   costituitasi,   in  giudizio,  ha  sostenuto
  l'infondatezza del gravame.

                            D i r i t t o

    Il  ricorrente, portatore di handicap (sindrome di Dawn), impugna
  il   provvedimento  con  il  quale  non  gli  e'  stata  consentita
  l'iscrizione  alla  seconda  classe  della scuola media, per l'anno
  scolastico  1998/1999, per avere lo stesso superato il diciottesimo
  anno di eta'.
    Con  riferimento  alle  censure  connesse  alla  asserita mancata
  applicazione  delle  norme di cui alla legge n. 241/1990, le stesse
  devono ritenersi prive di fondamento, in quanto, come risulta dalla
  documentazione  in atti, il ricorrente e la sua famiglia sono stati
  costantemente  tenuti  informati  dal  provveditorato, allorche' e'
  emersa la questione della non ammissione dello stesso, alla seconda
  classe della scuola media frequentata.
    Risultano,  invece,  rilevanti  e non manifestamente infondate le
  eccezioni  di  incostituzionalita' delle norme surrichiamate, sotto
  il  profilo  di seguito indicato, nella parte in cui precludono, ai
  portatori  di  handicap,  l'assolvimento  della scuola dell'obbligo
  oltre il diciottesimo anno.
    L'art. 14  lettera  c)  della  legge  n. l04/1992 prevede, per la
  persona    handicappata,   la   possibilita'   di   realizzare   il
  "completamento"  della scuola dell'obbligo anche sino al compimento
  del diciottesimo anno di eta'.
    Il decreto legislativo n. 297/1994 riproduce, all'art. 112, comma
  2, il contenuto della succitata norma.
    Inoltre, l'art. 110 della medesima legge, al comma 1, stabilisce,
  in  via generale, l'obbligo scolastico per i fanciulli dal sesto al
  quattordicesimo  anno  di  eta'  e, al successivo art. 112, prevede
  che,  chi  non  ha  conseguito  il  diploma  di  scuola  media,  e'
  prosciolto  dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di
  eta',  dimostri  di avere osservato, per almeno otto anni, le norme
  sull'obbligo scolastico.
    Le   citate   norme,   quindi,  nel  porre  dei  limiti  di  eta'
  all'assolvimento  di  tale obbligo, presuppongono, comunque, che lo
  studente  abbia  osservato  la frequenza scolastica per almeno otto
  anni.
    Tale   disciplina   che   trova   fondamento  nell'art. 34  della
  Costituzione,   ove  si  stabilisce  che  "l'istruzione  inferiore,
  impartita  per  almeno  otto  anni,  e obbligatoria e gratuita", ai
  sensi  dell'art. 38  della  Costituzione,  si  estende  anche  agli
  inabili ed ai minorati.
    La  norma  costituzionale,  pertanto,  non  prevede  alcun limite
  temporale  allo  svolgimento dell'obbligo scolastico ma garantisce,
  comunque,  l'obbligatorieta'  dell'istruzione scolastica per almeno
  otto anni.
    Nel  caso  in  esame  il  ricorrente,  a  causa  della  sua grave
  malattia,  ha iniziato a frequentare la scuola nell'anno scolastico
  1991/1992,  con  inserimento  nella  classe  seconda elementare; lo
  stesso,  negli  anni  l997/1998  e 1998/1999 ha frequentato per due
  volte  la  prima  media;  il  ricorrente ha, quindi, frequentato la
  scuola  dell'obbligo per complessivi sette anni fino al momento del
  compimento del diciottesimo anno di eta'.
    Le  norme  richiamate,  che  gli precludono l'ulteriore frequenza
  della  scuola  dell'obbligo fino al raggiungimento dell'ottavo anno
  di  frequenza,  solo  perche'  lo  stesso ha raggiunto l'eta' di 18
  anni,   devono,   pertanto,   ritenersi  in  palese  contrasto  con
  l'espresso  disposto  degli  artt. 34  e 38 della Costituzione, che
  prevedono,   invece,   la   frequenza   obbligatoria   e   gratuita
  dell'istruzione inferiore, "per almeno otto anni".
    Poiche'  la  richiamata  normativa  sembra oltre che rilevante ai
  fini  della  presente  controversia  anche  affetta,  per  i motivi
  suesposti,  da  vizi di costituzionalita', la relativa questione va
  rimessa  alla decisione della Corte costituzionale, con conseguente
  sospensione del presente giudizio.