IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2652/98 proposto da Stiaffini Luca, rappresentato e difeso dall'avv. C. Mauceri ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Firenze, via Lamarmora n. 26; Contro preside della scuola media statale "Via dei Pensieri" di Livorno, nella persona pro-tempore in carica; Ministero della pubblica istruzione, nella persona del Ministro pro-tempore in carica, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliati, ex lege, presso i suoi uffici in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; per l'annullamento del provvedimento prot. 80/C12Ris del 26 giugno 1998 preside della scuola media "Via dei Pensieri" di Livorno di reiezione della domanda di iscrizione all'a.s. 1998/1999 e di ogni altro atto presupposto; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura distrettuale dello Stato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore, alla pubblica udienza del 10 dicembre 1998, il consigliere dott. Adolfo Metro; Uditi, altresi', per le parti l'avv. C. Mauceri e L. Andronio dell'avvocatura dello Stato; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso notificato in data 7 agosto 1998 e' stato impugnato il provvedimento con il quale il preside della scuola media statale "Via dei Pensieri", di Livorno, ha respinto la domanda di iscrizione, per l'a.s. 1998/1999, alla classe IIa C, del ricorrente, portatore di handicap (sindrome di Dawn), perche' l'art. 14, lettera c) della legge n. 104/1992, recepito anche nell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 297/1994, non consentono la frequenza della scuola media all'alunno portatore di handicap che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta'. Avverso tale provvedimento si sostengono i seguenti motivi di gravame: violazione della legge n. 241/1990, in quanto l'amministrazione non avrebbe consentito alcuna forma di partecipazione al procedimento; violazione ed erronea applicazione dell'art. 110 del decreto legislativo 297/1994, con riferimento all'art. 34 della Costituzione ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti ed illogicita' perche' la normativa in esame, richiamata nel provvedimento, si riferisce soltanto all'obbligo scolastico, nel senso che l'alunno non puo' essere obbligato a frequentare oltre il compimento del diciottesimo anno ma cio' non precluderebbe il diritto, di continuare a frequentare la scuola fino al conseguimento del titolo di studio; violazione ed erronea applicazione degli artt. 312 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994 in quanto tali norme escludono che l'esercizio del diritto all'istruzione possa essere impedito da difficolta' connesse alla condizione di disabilita'; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicita' e manifesta ingiustizia perche' l'amministrazione non avrebbe valutato la necessita', per il ricorrente, di poter continuare a frequentare la scuola media nella stessa classe per i riflessi positivi che tale prosecuzione degli studi avrebbe avuto sulla sua situazione di "handicap"; violazione degli artt. 32, 34, 38 e 97 della Costituzione perche' l'interpretazione data alla normativa in esame,da parte dell'amministrazione, si pone in contrasto con i principi contenuti nelle succitate norme. L'amministrazione, costituitasi, in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del gravame. D i r i t t o Il ricorrente, portatore di handicap (sindrome di Dawn), impugna il provvedimento con il quale non gli e' stata consentita l'iscrizione alla seconda classe della scuola media, per l'anno scolastico 1998/1999, per avere lo stesso superato il diciottesimo anno di eta'. Con riferimento alle censure connesse alla asserita mancata applicazione delle norme di cui alla legge n. 241/1990, le stesse devono ritenersi prive di fondamento, in quanto, come risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente e la sua famiglia sono stati costantemente tenuti informati dal provveditorato, allorche' e' emersa la questione della non ammissione dello stesso, alla seconda classe della scuola media frequentata. Risultano, invece, rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalita' delle norme surrichiamate, sotto il profilo di seguito indicato, nella parte in cui precludono, ai portatori di handicap, l'assolvimento della scuola dell'obbligo oltre il diciottesimo anno. L'art. 14 lettera c) della legge n. l04/1992 prevede, per la persona handicappata, la possibilita' di realizzare il "completamento" della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di eta'. Il decreto legislativo n. 297/1994 riproduce, all'art. 112, comma 2, il contenuto della succitata norma. Inoltre, l'art. 110 della medesima legge, al comma 1, stabilisce, in via generale, l'obbligo scolastico per i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di eta' e, al successivo art. 112, prevede che, chi non ha conseguito il diploma di scuola media, e' prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di eta', dimostri di avere osservato, per almeno otto anni, le norme sull'obbligo scolastico. Le citate norme, quindi, nel porre dei limiti di eta' all'assolvimento di tale obbligo, presuppongono, comunque, che lo studente abbia osservato la frequenza scolastica per almeno otto anni. Tale disciplina che trova fondamento nell'art. 34 della Costituzione, ove si stabilisce che "l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e obbligatoria e gratuita", ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, si estende anche agli inabili ed ai minorati. La norma costituzionale, pertanto, non prevede alcun limite temporale allo svolgimento dell'obbligo scolastico ma garantisce, comunque, l'obbligatorieta' dell'istruzione scolastica per almeno otto anni. Nel caso in esame il ricorrente, a causa della sua grave malattia, ha iniziato a frequentare la scuola nell'anno scolastico 1991/1992, con inserimento nella classe seconda elementare; lo stesso, negli anni l997/1998 e 1998/1999 ha frequentato per due volte la prima media; il ricorrente ha, quindi, frequentato la scuola dell'obbligo per complessivi sette anni fino al momento del compimento del diciottesimo anno di eta'. Le norme richiamate, che gli precludono l'ulteriore frequenza della scuola dell'obbligo fino al raggiungimento dell'ottavo anno di frequenza, solo perche' lo stesso ha raggiunto l'eta' di 18 anni, devono, pertanto, ritenersi in palese contrasto con l'espresso disposto degli artt. 34 e 38 della Costituzione, che prevedono, invece, la frequenza obbligatoria e gratuita dell'istruzione inferiore, "per almeno otto anni". Poiche' la richiamata normativa sembra oltre che rilevante ai fini della presente controversia anche affetta, per i motivi suesposti, da vizi di costituzionalita', la relativa questione va rimessa alla decisione della Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio.